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21 Luglio 2022

Le convenzioni Bucalossi vengono equiparate alle convenzioni PEEP

Con la sentenza n. 21348 del 6 luglio 2022, le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate ad occuparsi del dibattuto tema del prezzo massimo di cessione delle case popolari.

La Corte, dopo aver ricostruito l’evoluzione della disciplina di riferimento, afferma che il vincolo del prezzo riguarda anche gli immobili oggetto delle convenzioni Bucalossi (articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977), e non è limitato esclusivamente al primo cessionario dell’immobile, contraddicendo quanto affermato nella sentenza n. 18135 del 2015.

Inoltre, si applica alle convenzioni Bucalossi l’efficacia retroattiva prevista dall’articolo 25 undecies comma 2 D.L. 119/2018. Quest’ultimo prevede, infatti, che le disposizioni contenute nel citato Decreto Legge si applicano anche agli immobili che siano stati oggetto di contratti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del 17 dicembre 2018 n. 136.

Vengono, dunque, definitivamente equiparate, per quanto riguarda la disciplina del prezzo vincolato, le convenzioni PEEP (articolo 35 della legge n. 865 del 1971) e le convenzioni Bucalossi.

Per queste ultime, in ogni caso, resta fermo che il vincolo di prezzo non può eccedere i 20 anni.

 

 

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