diritto societario
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02 Agosto 2018

Conferimento di criptovaluta: perché no?

Un recente decreto emesso dal Tribunale di Brescia pare dare un colpo di arresto alla possibilità di effettuare aumenti di capitale in società attraverso conferimenti di criptovaluta.

È vero, il Tribunale dichiara illegittimo il conferimento di bitcoin, ma sottolinea anche che “non è in discussione l’idoneità della categoria dei beni”. Si tratta, dunque, di una presa di posizione su un singolo caso che presenta particolari caratteristiche: una perizia con diversi elementi di indeterminatezza e un particolare tipo di criptovaluta non presente in alcuna piattaforma di scambio (nel caso di specie la moneta era dedicata esclusivamente alla fornitura di beni e servizi ai soggetti ideatori della criptovaluta stessa).

Quello che a prima vista può sembrare un limite per chi intende conferire criptovalute, in realtà può rivelarsi uno strumento utile per sviluppare e definire l’utilizzo di una “moneta virtuale ancora in fase sostanzialmente embrionale”.

Un passo avanti per poter superare il vaglio di liceità dei conferimenti in bitcoin è stato raggiunto: sarà necessario presentare perizie di stima in cui sia specificato non solo il valore, ma anche il criterio di determinazione dello stesso. Inoltre, le criptovalute che si intende conferire dovranno essere operative su un mercato attivo – ovvero presenti su piattaforme di scambio tra criptovalute e/o monete aventi corso legale – in modo tale che il valore attribuito loro sia affidabile, in quanto dipendente dalle dinamiche del mercato e le renda suscettibili di valutazione economica.