fiscalità
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17 Novembre 2021

Chiarimenti sulla tassazione dei conguagli in sede di divisione ereditaria

Con sentenza n. 30956 del 29 ottobre 2021 la Suprema Corte ha fatto luce sulla questione relativa all’imposta di registro da versare, in caso di attribuzione, in sede di divisione di un singolo bene di valore superiore alla quota di diritto spettante al soggetto e dei relativi conguagli in denaro spettanti agli altri condividenti.

La pronuncia, partendo dall’interpretazione dell’art. 720 del codice civile, ha stabilito che il conguaglio in danaro corrisposto contestualmente alla divisione della comunione ereditaria non può essere tassato alla stregua di una vendita ai fini dell’imposta di registro ai sensi dell’art. 34 del DPR 131/1986.

La ratio della norma in commento è da rinvenire nella natura perequativa dei conguagli e quindi nella loro finalità di pareggiare le quote tra i condividenti.

Secondo la Corte, solo se il condividente percepisse un’attribuzione eccedente la sua quota di diritto, per la parte in eccesso il conguaglio in denaro andrebbe considerato alla stregua di una vendita, applicando l’aliquota prevista dall’art. 34 del DPR n. 11/1986.

In tutti gli altri casi, essendo il conguaglio parte della divisione, considerata nel suo complesso quale atto dichiarativo, dovrà essere applicata l’aliquota dell’1%.

 

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