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01 Settembre 2022

È ATTIVO IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dal 31 agosto è diventato operativo il nuovo Registro nazionale delle Attività sportive dilettantistiche istituito con il decreto legislativo n. 39/2021 presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’iscrizione nel Registro assolve alla funzione di certificare la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e dalle associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica.

Nel nuovo Registro verranno automaticamente trasferite le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nel registro del CONI che continueranno quindi a beneficiare dei diritti derivanti dall’iscrizione.

 

Potranno inoltre iscriversi le Associazioni/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e dal primo gennaio 2023 ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021, che, oltre a quanto dettagliatamente indicato da tali norme, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulta accessibile ed idonea alla vita associativa;

b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo (ossia le Federazioni Sportive Nazionali (“FSN”), le Discipline Sportive Associate (“DSA”) e gli Enti di Promozione Sportiva (“EPS”) riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”), cui sono affiliate le associazioni e le società sportive dilettantistiche).;

c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.

d. non costituiscano un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza;

e. svolgano una comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica, ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

f. abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia.

 

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo (o del Comitato italiano paraolimpico).

 

Il Registro è accessibile tramite piattaforma e si articola, al momento, in due sezioni:

a. “sezione pubblica” che contiene i dati delle Associazioni e Società sportive iscritte;

b. “sezione riservata” che contiene ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all’Organismo sportivo di affiliazione, alle Associazioni/Società iscritte, all’Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

 

 

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