diritto societario
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10 Agosto 2022

Ammissibile la riduzione parziale del capitale per perdite superiori ad un terzo

Con la massima n. 204, il Consiglio Notarile di Milano ha affermato che è possibile, anche nel caso in cui le perdite siano superiori ad un terzo dell’ammontare del capitale, procedere ad una riduzione solo parziale di quest’ultimo.

Il Consiglio, tuttavia, distingue tra il caso in cui la delibera di copertura delle perdite intervenga nel cosiddetto “periodo di grazia”, e cioè prima dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui è stata accertata la perdita, dal caso in cui si deliberi dopo la decorrenza di questo termine.

In questo secondo caso l’assemblea è obbligata ad adottare le misure previste dall’ordinamento, e quindi coprire le perdite nella loro integrità.

Durante il “periodo di grazia” invece è possibile coprire solo parzialmente le perdite.

La copertura parziale della perdita impone tuttavia di temere all’attivo, in caso di successiva produzione di utili di esercizio, quella parte di patrimonio che potrebbe altrimenti essere destinata ai soci.

Inoltre, l’accantonamento della riserva legale dovrà procedere con riferimento ad un maggior importo del capitale, meno intaccato rispetto all’eventualità di una copertura integrale della perdita.

 

 

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