fiscalità
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21 Dicembre 2022

Le agevolazioni fiscali previste in caso di scioglimento del matrimonio si applicano anche alle unioni civili

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 956-1144 del 15 novembre 2022, ha stabilito che si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell’unione civile l’art. 19 della legge n. 74 del 1987, il quale prevede che tutti gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa. In particolare, il quesito riguardava la tassazione dell’atto di trasferimento del 50% della proprietà, senza alcun corrispettivo, dell’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” dalla coppia unita civilmente, la quale aveva scelto il regime di separazione dei beni.

La finalità della norma citata è agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale ed evitare che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi, rendendo più difficoltosa la risoluzione della crisi coniugale. La legge n. 76 del 2016, che ha regolato le unioni civili, stabilisce che ad esse si applichino tutte le norme previste per il matrimonio, pertanto, anche in questo caso l’atto di trasferimento della proprietà dell’immobile è esente dall’imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Quanto alle agevolazioni prima casa, anche se il trasferimento avviene prima del decorso del termine quinquennale, non si verifica decadenza da tali agevolazioni, anche se il coniuge cedente non procede all’acquisto di nuovo immobile entro l’anno da destinare ad abitazione principale e ciò con l’evidente ratio di per evitare che dalla complessa sistemazione degli assetti patrimoniali scaturiscano ripercussioni fiscali sfavorevoli potenzialmente controproducenti alla soluzione della crisi dell’unione civile.

 

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