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19 Marzo 2020

Agevolazioni per chi dona denaro o beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria

In questo momento di emergenza si stanno moltiplicando le iniziative di solidarietà per raccogliere fondi destinati soprattutto a sostenere la sanità e la ricerca.

Per questo motivo il decreto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri che introduce misure di sostegno connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, non poteva non dedicare una disposizione per agevolare chi sta donando risorse e beni per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

L’art. 66 introduce un detrazione dall’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le persone fisiche e gli enti non commerciali che donano denaro o beni in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Se l’erogazione liberale in denaro o in natura proviene, invece, dai soggetti titolari di reddito di impresa si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.133 “Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche”. La norma richiamata prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (in questo caso per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e degli enti identificati con il DPCM 20 giugno 2000 ossia Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono tra le proprie finalità “interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari”; amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici, associazioni sindacali e di categoria.

Sempre per i soggetti titolari di reddito di impresa i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del TUIR. Le erogazioni di denaro e beni sono inoltre esenti da imposta di donazione.

L’art. 66, infine, per la valorizzazione delle erogazioni di beni richiama il recente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 dedicato alle erogazioni liberali in natura a favore degli enti di terzo settore.

 

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